Art. 21.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, svolge attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali al fine di realizzare prodotti erboristici preconfezionati senza autorizzazione del Ministero della salute o senza comunicare al Ministero della salute le modificazioni dei dati di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 62.000 euro.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione degli articoli 8 e 9, confeziona, detiene per vendere o vende prodotti erboristici che non riportano nelle confezioni le indicazioni elencate all'articolo 8 o che non rispettano le norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.050 euro a 5.200 euro, con il sequestro e con la distruzione del prodotto. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.
      3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge, è punito con la sanzione di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 26.000 euro.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 14, effettua la pubblicità dei prodotti erboristici inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a

 

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105.000 euro, con il sequestro e con la distruzione del prodotto.